Art. 2.

      1. La provincia de L'Aquila, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini della conseguente ripartizione, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Avezzano hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi

 

Pag. 5

provinciali del restante territorio dello Stato.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Avezzano, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.